ProfStanco

un altro giorno da descrivere

Chi sono

Blogger: ProfStanco
un professore di diritto costituzionale che scrive un blog che non dovrebbe occuparsi di diritto costituzionale

Partecipano

Bottoni

  • Contattami
  • Il mio profilo
  • Linkami


  • RSS 2.0
  • ATOM 0.3
  • Powered by Splinder

Contatore

visitato *loading* volte
mercoledì, 23 luglio 2008

Separando il signor 1816 della Loggia P2 e Maximilian Robespierre

sbarreIeri il Senato della Repubblica ha approvato il disegno di legge 903 Atti Senato, titolato Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato.
Dibattito breve, serrato.
Che ha permesso a Belisario dell'Italia dei Valori di ricordare l'iscrizione alla Loggia P2 del Capo del Governo, chiaramente emersa dall'indagine parlamentare a suo tempo svolta dalla Commissione di inchiesta guidata dall'on. Anselmi.
Che ha permesso alla lucidità di Ceccanti di ricordare le parole di Maximilian Robespierre, all'Assemblea nazionale costituente, il 25 giugno 1790: Perché i rappresentanti della nazione godano dell'inviolabilità bisogna che non possano essere attaccati da nessun potere particolare. Nessuna decisione deve poterli colpire se non viene da un potere uguale ad essi e non c'è nessun potere uguale ad essi di questa natura. Se voi non consacrate questi principi, rendete il corpo legislativo dipendente da un potere inferiore.
E' un ricordo attentamente fuorviante, Robespierre parlava a favore della immunità parlamentare, che è istituto ben diverso dalla irresponsabilità delle più alte cariche dello Stato.
Si potrebbe parlare a lungo delle ragioni che possono condurre a ritenere incostituzionale il disegno di legge approvato dal Parlamento.
Si è detto che solo la Costituzione può definire un equilibrio fra sovranità popolare e principio di eguaglianza. L'argomento è solo retorico. Ogni legge è espressione di sovranità popolare e quasi tutte le leggi costituiscono attuazione del principio di eguaglianza, non foss'altro perché devono essere improntate ad un criterio di ragionevolezza.
Si è detto che solo la Costituzione può definire il modo in cui i più alti poteri dello Stato interagiscono fra di loro, limitando le attribuzioni del potere giudiziario. E' come dire che il codice di procedura penale, nella parte in cui prevede i limiti all'esercizio della azione penale, deve essere costituzionalizzato. Non è così: i limiti all'esercizio della azione penale possono essere stabiliti dalla legge, ma deve essere una legge improntata a valori costituzionali, esattamente come ogni altra legge.
Si è anche detto che il disegno di legge accomuna cariche (il Capo dello Stato, il Capo del Governo, i Presidenti delle due camere) che sono molto diverse fra di loro. E' vero che sono diverse fra di loro, ma è anche vero che si tratta di cariche che svolgono una funzione costituzionalmente irrinunciabile, sicché può non essere irragionevole un trattamento unitario delle loro garanzie. Può non essere inopportuno un unico status comune a tutte le cariche dello Stato.
Si è detto pure che è incostituzionale un automatismo, che ogni immunità dovrebbe essere prerogativa del potere cui appartiene, che dovrebbe motivatamente assumersi l'onere di pronunciarla e renderla perciò fonte di responsabilità politica. E' argomento che prova troppo: non potrebbe adattarsi al presidente della repubblica che è un ufficio monocratico e che perciò non potrebbe mai dichiarare la propria immunità secondo questo schema.
Si è detto infine che il Capo del Governo è primus inter pares, sicché la sua immunità deve estendersi anche ai ministri. Non è vero. La nostra costituzione materiale ha disegnato un ruolo del capo del governo che è assai diverso da quello dei suoi ministri.
Il punto non è questo.
La legge che prevede la temporanea sottrazione alla azione penale delle più alte cariche dello Stato può essere astrattamente ragionevole e probabilmente non incostituzionale.
Diventa incostituzionale nel momento in cui è asservita alla sottrazione al processo di una persona fisica precisa e ben individuata.
Di una persona che conosce il proprio capo di accusa e che pretende di essere assolta non perché non ha commesso il fatto, ma attraverso il ricorso alla sovranità popolare.
Un parlamento può prevedere l'immunità delle più alte cariche dello Stato.
Ma non può prevedere che il suo Capo del Governo sia sottratto ad un processo già incardinato.
La "vera" incostituzionalità del disegno di legge è la sua intima ragion d'essere: la sovranità popolare che sacrifica l'indipendenza della magistratura non in via generale ed astratta ma ad personam.
martedì, 24 giugno 2008

Chi li ha sciolti? (Un benemerito generale)

Logo smallSi legge su Libero di oggi una lettera al direttore Feltri del generale Pappalardo.
La tesi di fondo è che i magistrati non possono condizionare la politica per effetto del principio di separazione fra i poteri.
E' una tesi difficilmente discutibile.
Il principio di separazione fra i poteri governa la nostra democrazia e ne salvaguarda la continuità istituzionale.
I toni del generale sono però davvero singolari.
Il generale, che è uomo politico e che fonda il suo programma sulla difesa dell'onore e del prestigio dell'Arma dei carabinieri, vede con rammarico l'assenza nella carta costituzionale di una disposizione che similmente a quanto accade in Turchia consenta all'Arma di intervenire  a difesa lì della laicità dello Stato qui dell'indipendenza delle istituzioni dalla magistratura.
La costituzione turca è sicuramente interessante, come interessanti sono le pronuncie con cui la corte suprema turca ha progressivamente vincolato i poteri kemalisti dell'esercito fondati sulla retorica del piccolo Mahmet.
Ma non è la costituzione italiana.
Invocare l'intervento dell'esercito in un conflitto politico fa venire i bordoni.
Leggerlo su un giornale, in un commento scritto da un generale dell'esercito, con vivace orgoglio, è preoccupante.
I conflitti politici sono materia parlamentare e - nella loro degenerazione patologica - vengono conosciuti dalla giustizia costituzionale.
L'esercito ha semplicemente un compito di difesa esterna.
L'Arma dei carabinieri ha funzioni di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria.
Nessuno dei due può intervenire in un conflitto fra il potere politico ed il potere giurisdizionale.
Pena il colpo di Stato, che nel linguaggio costituente si chiama attentato alla Costituzione.
In realtà, le forze armate ed i loro organismi di vertice dovrebbero stare lontane dalla politica esattamente negli stessi termini in cui vi devono stare lontani i giudici.
Con una differenza non da poco: mentre i giudici hanno a loro disposizione solo gli uscieri, che in una logica rivoluzionaria non costituiscono un grosso pericolo, i generali comandano i soldati e questi possono essere piuttosto efficaci in un attentato alla Costituzione.
venerdì, 20 giugno 2008

Il Cermis di Calipari (Post lungo e noioso)

CalipariMario Lozano non sarà processato in Italia per avere ucciso Nicola Calipari.
Così ha deciso la Cassazione con sentenza non più impugnabile.
Lo Stato italiano non ha giurisdizione nei confronti di un militare straniero, si legge sui giornali.
La questione è, molto, più complessa.
Prima di tutto, la giurisdizione italiana non riguarda, naturalmente e per regola generale, fatti commessi all'estero da cittadini stranieri.
La giurisdizione penale segue il territorio.
Le eccezioni sono tassativamente indicate e riguardano i soli delitti che offendono direttamente lo Stato (artt. 7 e 8, c.p.) ovvero il caso in cui il colpevole sia presente in Italia e abbia offeso interessi tutelati dall'ordinamento italiano (art. 10, c.p.).
Il fatto che Mario Lozano abbia visto un processo iniziare e bloccarsi non perché il reato era commesso all'estero e il colpevole non era in Italia (così Cassazione penale  sez. I,  11 luglio 2003,  n. 41333, a proposito dell'omicidio di Maria Grazia Cutuli in Afghanistan) ma in virtù delle norme contenute nel Trattato di Londra significa che il suo reato è stato considerato astrattamente perseguibile dal nostro ordinamento giuridico.
E' un passo significativo ed importante perché in precedenza questo era avvenuto solo per gli omicidi perpetrati dalla dittatura argentina nei confronti di cittadini italiani, in quanto considerati "delitti politici": La qualificazione di un delitto come politico data dall'art. 8 c.p. va letta alla luce dell'art. 10 Cost., secondo il quale l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale, tra le quali si pone in particolare la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, che obbliga gli Stati al rispetto di alcuni diritti fondamentali nei confronti di ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione. Ne consegue che vanno definiti come politici i delitti di oggettiva gravità, commessi in danno di cittadini italiani residenti in Argentina, in esecuzione di un preciso piano criminoso diretto all'eliminazione fisica degli oppositori al regime senza il rispetto di alcuna garanzia processuale e al solo scopo di contrastare idee e tendenze politiche delle vittime, iscritte a sindacati, o partiti politici o ad associazioni universitarie, in quanto tali delitti non solo offendono un interesse politico dello Stato italiano, che ha il diritto ed il dovere di intervenire per tutelare i propri cittadini, ma anche i diritti fondamentali delle stesse vittime (Cassazione penale  sez. I, 28 aprile 2004,  n. 23181).
In altre parole, il reato commesso da Lozano è stato considerato un "delitto politico" e la sua azione il momento di un piano criminoso che aveva come scopo la lesione dei diritti fondamentali di un cittadino italiano.
Ciononostante, il signor Lozano non è stato processato, poiché, secondo la legge della bandiera, che si è formata in età napoleonica ed ha il rango di consuetudine internazionale, anche per i fini di cui all'art. 10, Cost., lo Stato italiano difetta di giurisdizione nei confronti di militari stranieri.
Il Trattato di Londra prevede che i militari devono essere processati dallo Stato cui appartengono per tutti i reati commessi in ragione delle missioni che sono loro affidate.
In occasione del Cermis, quando un aereo in addestramento ha tranciato una funivia, determinando una strage, il giudice per le indagini preliminari di Trento ha affermato: Ai fini della convenzione di Londra del 19 giugno 1951 sullo statuto dei militari Nato (resa esecutiva con l. 30 novembre 1955 n. 1335) è esclusivamente l'autorità giudiziaria che deve stabilire se l'atto che costituisce reato è stato commesso nell'esecuzione del servizio, con la conseguenza che è attribuita priorità di giurisdizione allo Stato di origine del militare anziché allo Stato di soggiorno (Uff. Indagini preliminari  Trento,  13 luglio 1998, Ashby e altro, in Cass. pen. 1999, 3588).
In questi casi, la giurisdizione italiana si può attivare solo se: (i) vi è una richiesta del ministro della giustizia al paese della bandiera di rinunciare all'esercizio della giurisdizione in favore del nostro Stato e (ii) il paese della bandiera rinuncia all'esercizio della giurisdizione acconsentendo al processo penale italiano.
Tutto questo non si è verificato e la Cassazione non ha potuto che prendere atto del proprio difetto di giurisdizione.
Ma se queste sono le premesse giuridiche della sentenza che rinuncia a perseguire il signor Lozano, questa sentenza assomiglia molto ad una condanna degli Stati Uniti.
Essa, infatti, fa applicazione della Convenzione di Londra e perciò ritiene che le regole del diritto penale comune consentirebbero di processare il signor Lozano, il che è possibile solo se il reato che ha commesso è "politico" nel senso in cui erano "politici" gli omicidi commessi dalla giunta militare argentina ai tempi del mondiale del 1978.
Non solo.
Siccome la Convenzione di Londra si può applicare solo a reati commessi nell'esercizio delle mansioni affidate al militare, questa sentenza riconosce che l'omicidio di Nicola Calipari è avvenuto nell'ambito degli ordini ricevuti dal signor Lozano.
Insomma, se Lozano è stato assolto, non sono stati assolti gli Stati Uniti.
Tutt'altro.
postato da: ProfStanco alle ore 11:49 | link | commenti (12)
categorie: politica, costituzione, giudici
mercoledì, 09 aprile 2008

L'High Court lascia Mosley con il sedere all'aria

IlCulodiMosleyIl povero Max ha perso.
Aveva chiesto alla High Court di impedire la diffusione del video imbarazzante e la High Court ha risposto che sarebbe stato come chiedere alle onde di tornare indietro.
Il richiamo a King Canut è molto carino: il tizio, re di Inghilterra intorno all'undicesimo secolo, aveva cercato di legare le onde con delle catene perché non potessero più affondare la sua flotta.
Non ebbe successo.
Nemmeno il povero Max: il Giudice Eady ha stabilito che le immagini di Mosley, con il sedere a scacchi mentre si fa frustare, sono state talmente diffuse che Mosley ha perso ogni diritto alla sua privacy.
Francamente, è un provvedimento che lascia un po' perplessi.
Il fatto che una immagine sia diffusa non significa che se è illecita non si debba impedirne la diffusione.
Se hanno pubblicato il sedere di Mosley in una infinità di media, questo non significa che sia sempre il sedere di Mosley e che Mosley abbia il sacrosanto diritto di decidere chi può vedere il suo sedere: cinque signorine armate di fruste o tutti i lettori del Times.
La decisione del giudice Eady lascia immaginare una usucapione della privacy che non può non lasciare perplessi.
E' possibile temere un mondo in cui se si viene ritratti in termini non esattamente onorevoli e se queste immagini iniziano a circolare, il diritto alla privacy cessa di essere giustiziabile solo perché è stato violato.
In fondo, il compito della giustizia è proprio quello di far tornare indietro le onde del mare.
postato da: ProfStanco alle ore 14:20 | link | commenti (1)
categorie: bar sport, dignitĂ , giudici, camerati, sculaccioni
giovedì, 17 gennaio 2008

Solidali con Clemente

Possono il Presidente del Consiglio ed il Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura manifestare solidarietà a Clemente Mastella?
Possono farlo in un clima trasversale che esprime disagio verso la magistratura?
Ecco quello che è successo ieri in Parlamento:
Clemente Mastella: "Mi dimetto per senso dello Stato e lo faccio senza tentennamenti. In fondo, avrei potuto restare al mio posto; un Ministro della giustizia che non è in grado di difendere neppure la moglie dall'assalto violento e ingiusto di accuse balorde e non riesce ad evitarne neppure l'arresto ai domiciliari non è certo in grado di inquinare le prove, perché è talmente risibile il proprio potere che lo si può lasciare tranquillamente al proprio posto.
Mi dimetto, dunque, per aprire una questione fondamentale di emergenza democratica tra la politica e la magistratura, anche perché, come ha scritto Fedro: «gli umili soffrono quando i potenti si combattono»" (Prolungati applausi dei deputati dei gruppi Popolari-Udeur e Forza Italia - Applausi dei deputati dei gruppi Partito Democratico-L'Ulivo, Alleanza Nazionale, UDC (Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro), Lega Nord Padania, Socialisti e Radicali-RNP e Verdi - Applausi di deputati dei gruppi Rifondazione Comunista-Sinistra Europea, Sinistra Democratica. Per il Socialismo europeo e Comunisti Italiani e del deputato Razzi - Deputati si recano ai banchi del Governo per stringere la mano al Ministro Mastella).
Il discorso ha trovato un plauso trasversale.
Per Bondi: "Tutti comprendiamo ormai da tempo, infatti, che l'indipendenza della magistratura e la sovranità del Parlamento sono il fondamento della democrazia. Nel corso dei lavori dell'Assemblea costituente un grande giurista, uno dei Padri della nostra Costituzione, Piero Calamandrei, aveva colto lucidamente il problema, quando sosteneva che lo stato della democrazia di un Paese è intimamente legato alla condizione della giustizia. Ciò perché il ritmo e il respiro della democrazia sono identici al ritmo e al respiro della giustizia e perfino al ritmo e al respiro del processo. Entrambi si fondano, infatti, sull'urto delle forze, sulla dialettica, sul bilanciamento dei ruoli, secondo regole precise e armoniche, attraverso le quali si raggiunge la verità nel processo e il bene comune attraverso la democrazia. Questi credo siano i valori che oggi accomunano tutti noi e tutti i membri del Parlamento."
Fini: "Non si può dare corso ad una politica dei due pesi e delle due misure. Soprattutto - e mi rivolgo in particolar modo ad alcuni colleghi dell'altra parte dell'emiciclo - vogliamo, per una volta, onestamente prendere atto di ciò che tutti sanno? Vi è una parte della magistratura che rivendica il diritto all'autonomia ed indipendenza - è un dogma della Costituzione -, ma non avverte il dovere dell'imparzialità. Vi è una parte della magistratura che agisce per ragioni di tipo esclusivamente politico o per protagonismo personale" (Applausi dei deputati dei gruppi Alleanza Nazionale e Forza Italia).
Maroni: "Signor Ministro, le esprimo l'amicizia personale e la solidarietà personale e politica, mia e del gruppo. Lei ha fatto un atto di accusa durissimo, senza precedenti, un atto d'accusa che descrive un atteggiamento della magistratura, quello che lei ha definito «una trappola scientifica», che anche noi, in particolare della Lega, abbiamo sperimentato. Chi l'ha preceduta, il Ministro Castelli, ha subito addirittura di più di quello che lei ha subito" [Applausi dei deputati dei gruppi Lega Nord Padania, Forza Italia e UDC (Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro).
Sono cose che danno il senso di un profondo disagio.
Politica e magistratura sono sfere di potere autonome.
Ogni volta che interferiscono creano un attrito democraticamente molto sensibile.
Un consenso trasversale per l'interferenza della politica sulla magistratura fa paura.
Molta paura.
E' come dire che la magistratura non ha il diritto di verificare se davvero la signora Lonardo ha commesso degli illeciti.
Ovvero che la signora Lonardo, siccome è moglie di un guardasigilli, non può subire gli strali dell'azione penale.
Di quella azione penale che la nostra Costituzione disegna come obbligatoria per legge.
lunedì, 24 dicembre 2007

L'indipendenza della Corte costituzionale

Fra le fine di aprile ed i primi giorni di maggio, Romano Vaccarella si è dimesso da giudice costituzionale.
Le motivazioni riguardavano alcune dichiarazioni che erano state rilasciate circa l'ammissibilità dei referendum elettoralli che la Corte è chiamata a giudicare nella prima quindicina di gennaio.
Scriveva Vaccarella che nel momento in cui il governo anticipava pubblicamente una opinione contraria alla ammissibilità dei referendum abrogativi minacciava la sovrana autonomia della Corte e perciò giustificava le sue dimissioni.
E' di sabato la notizia di un Guzzetta che scrive al Presidente della Repubblica chiedendogli di adottare tutte le misure necessarie ed opportune per garantire l'indipendenza della Corte costituzionale.
Ieri, il Presidente della Repubblica ha esercitato il suo potere di messaggio chiarendo di avere la massima fiducia nella autonomia e nella autorevolezza del Giudice delle leggi.
Due osservazioni.
Primo, la Corte costituzionale non ha bisogno di essere difesa: la sua posizione di ultimo giudice impedisce a qualsiasi altro potere dello Stato di modificare o rivedere il contenuto delle sue decisioni.
Secondo, i giudici della Corte costituzionale godono della stessa immunità che spettava ai parlamentari prima di mani pulite e, perciò, nemmeno loro hanno bisogno di essere difesi.
Ma se è così perché tutti mostrano di temere attacchi per l'indipendenza della Corte costituzionale?
Zagrebelsky, che della Corte costituzionale è stato presidente e presidente emerito, scrive che il giudice delle leggi si deve proteggere dai suoi protettori, un pò come una signorina di malaffare, e che queste dichiarazioni sono molte chiare nel dire alla Corte che l'unico modo che ha per affermare la sua indipendenza è dichiarare l'ammissibilità di referendum che qualche perplessità di carattere costituzionale la suscitano.
Non lo so.
Forse, è vero che se la Corte è un ultimo giudice, è anche un giudice senza ufficiali giudiziari, un boia senza scure: non esiste nessun potere che possa garantire alla Corte costituzionale l'attuazione delle sue decisioni.
L'autorevolezza della Corte si fonda sulla propria credibilità.
E queste dichiarazioni, se è possibile affermarlo, mostrano che la Corte dura fatica ad affermarsi, a sostenere un prestigio che renda all'opinione pubblica implausibili attacchi alla sua indipendenza: se i giornali titolano sulla indipendenza della Corte, il corpo elettorale può dubitarne, può immaginare che nel buio segreto della camera di consiglio possano avere ingresso, come storicamente è accaduto, convitati che nulla hanno a che vedere con le funzioni del giudice delle leggi.
Solo la Corte costituzionale, attraverso la serietà, ma anche la laica semplicità delle sue decisioni, la lucidità dei suoi argomenti, può rispondere, dimostrando di essere davvero al di sopra non solo degli altri poteri ma anche dei pettegolezzi e dei messaggi trasversali che riceve un pò da tutti gli attori politici.
postato da: ProfStanco alle ore 12:14 | link | commenti (6)
categorie: politica, costituzione, giudici, diritto di resistenza
mercoledì, 31 ottobre 2007

Una topa a biliardino (absit injuria verbis)

Esiste nella pretura di Firenze un aula di udienza piuttosto piccola.
E' composta di poche sedie, una pedana ed una scrivania per il giudice.
eden-autoreggenteLa scrivania è molto alta rispetto al piano di calpestio ed è completamente aperta sul davanti.
Esiste anche un magistrato sui quaranta anni che è solita indossare minigonne piuttosto vertiginose e delle calze autoreggenti. Non bella, ma conturbante.
Si siede a questa scrivania ed inizia ad agitare le gambe. Le accavalla, le scavalla, si dimena sulla sedia.
Imperturbabile.
In questi momenti, il pubblico degli astanti - avvocati tristi, bagnati in questi giorni di pioggia, la polvere dei fascicoli che è diventata epidermide - la segue ondeggiando, come giocatori infilati in un'asta da calcio balilla giocata nevroticamente.
Una massa che si chiede se il bianco appena intravisto sia un perizoma o un tanga (non ho mai capito la differenza).
Una massa che stupra con gli occhi l'apparentemente ingenua esibizione.
E la giudice si diverte, chiama le cause ad una ad una, lentamente, fa domande complesse, interroga, coglie il disgraziato distratto e lo devasta a raffiche di codici sul capo.
Mi diverto a sedere in un angolo e guardare, un pò la folla, un pò il mistero ostentato.
postato da: ProfStanco alle ore 09:13 | link | commenti (4)
categorie: firenze, giudici, processo, magistratura
martedì, 30 ottobre 2007

Habent sua sidera lites

Ogni controversia segue il suo fato.
Lo scrive Calamandrei nel suo Elogio del giudice scritto da un avvocato e racconta del cortile della pretura di Monsummano, dove gli avvocati si accalcavano con l'orecchio appoggiato al muro della camera di consiglio.
Stupito chiese perché e gli fu risposto che il giudice era solito decidere gettando il tocco contro il muro: se cadeva da una certa parte aveva ragione l'uno se cadeva dall'altra vinceva l'avversario.
Questi avvocati avevano allenato l'udito ed erano perfettamente in grado di capire attraverso il muro chi aveva vinto e chi aveva perso.
Calamandrei concludeva che in questo modo c'era un buon cinquanta per cento di possibilità che chi aveva ragione se la sentisse anche dare e che non è una percentuale da poco.
Non sono mai stato d'accordo.
Per me, chi ha ragione ha diritto di ottenere ragione.
E, da professore che non fa l'avvocato, continuo a provare vergogna quando vedo un torto, quando vedo un giudice che intende il suo mestiere come esercizio di carità e trova la sua soddisfazione nel dare sempre un pò o molto torto a chi ha ragione, che è più difficile, che a dare ragione a chi l'ha son buoni tutti.
Ma si sa, i professori insegnano, volano alti, si occupano di questioni stellari, nulla sanno della polvere dei tribunali.
Per questo, talvolta, ci vado.
Mi siedo da qualche parte, in un angolo, ed ascolto, sussulto, mi  indigno o sorrido.
I ragionamenti giuridici non sono difficili.
Il diritto è materia stupida: nasce dalla idiozia, ma ha bisogno di una straordinaria saggezza per poter diventare giusto.
A me, francamente, hanno sempre spaventato quelli che credono di poter giudicare.
Io non lo crederei mai.
E  non riuscirei a scrivere una sentenza di condanna finché non fossi assolutamente sicuro di non poter scrivere una sentenza di assoluzione.
Oltre ogni ragionevole dubbio.
Quel dubbio che mi distruggerebbe se avessi scelto di fare il giudice invece di insegnare una materia fatta di valori e di principi.

Scorte e scortati (abstract)

Le scorte servono a proteggere gli scortati dai pericoli e lo Stato dagli scortati.
Se si ha paura della scorta, o si ha paura di una ribellione della scorta o si ha paura di quello che la scorta può vedere.
Il primo è uno scenario tipico dell'impero romano: nella storia repubblicana, le scorte hanno conosciuto molte vittime, ma non pare che ne abbiano fatte fra gli scortati.
Il secondo è uno scenario che non deve spaventare chi usa della scorta unicamente per i doveri del proprio ufficio.
Le esternazioni dei giudici sono temibili: il giudice che si rivolge direttamente all'opinione pubblica elude il principio di soggezione alla legge - e solo alla legge - convocando il popolo ad referendum sul proprio operato.
E questo spaventa.
Soprattutto chi ricorda l'unica esternazione di Sua Eccellenza Galizia, presidente della Corte d'Appello di Firenze durante il fascismo, e famoso per avere assolto pressocché tutti i crimini politici o contro la religione sottoposti al suo giudizio.
Questi avvisato che i frati di un santuario avevano cacciato il cadavere del figlio dalla chiesa perché partigiano, attraversò, senza scorta, piazza San Marco e via Battisti, bussò alla porta del convento e prese il priore a sonori calci nel sedere.
Di lui, parlava Calamandrei quando introduceva il principio di indipendenza della magistratura.
postato da: ProfStanco alle ore 16:31 | link | commenti
categorie: politica, giudici, camerati, magistratura

Scorte e scortati

Pare che il giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Milano, Clementina Forleo, abbia rinunciato alla scorta.
Le ragioni, per quanto si può comprendere dalla rassegna della stampa parlamentare, sarebbero nella attiva omissione da parte dei carabinieri e dall'atteggiamento non troppo trasparente dei vertici dell'Arma.
La dott.ssa Forleo avrebbe dichiarato che i pericoli alla sua incolumità non provengono dalla piazza ma dai palazzi, lasciando intendere disegni eversivi a suo danno.
Per la Costituzione, il magistrato è soggetto soltanto alla legge e questo principio non è soltanto una guarentigia, ma anche un dovere morale: il magistrato è soggetto soltanto alla legge sia perché la sua funzione è unicamente la traslitterazione della volontà astratta del legislatore in volontà concrete di legge, senza che alcun potere vi posso interferire, perché egli è chiamato unicamente all'esercizio della funzione giurisdizionale, al tradurre il fatto in diritto, senza poter interferire nell'esercizio degli altri poteri dello Stato.
I giudici che si sganciano dalla legge per dialogare con l'opinione pubblica possono fare paura, perché si svincolano dal dovere di equilibrio che incombe su ogni potere costituzionale.
Anche sul piano pratico, può non essere semplice comprendere il significato dei timori della dott.ssa Forleo.
Le scorte, fin dai tempi di Tiberio, che sceglieva la sua guardia fra germani incapaci di parlare o intendere il latino, sono un potenziale pericolo per gli scortati.
Notoriamente le scorte dipendono da un dicastero al quale riferiscono della attività degli scortati, non foss'altro per giustificare i pedaggi o il consumo del combustibile.
Di solito, lo scortato usa della scorta unicamente per i doveri del proprio ufficio e nessuno ha qualcosa da nascondere se la sua scorta lo accompagna da casa al tribunale o viceversa.
Se, invece, si usa della scorta per portare le veline in albergo, come pare fosse abitudine di Salvo Sottile, allora la questione può essere delicata.
Ma se la dott.ssa Forleo usava la sua scorta solo per andare in tribunale o per adempiere agli altri doveri del suo ufficio che cosa doveva temere? Che la scorta si ribellasse organizzando un rapimento, quasi che la Forleo fosse il povero Abu Omar?
Francamente sembrano scenari complessi da sostenere anche in un clima malato di dietrologia.
In realtà, uno dei problemi della giustizia è proprio la soggezione dei magistrati alla legge: siamo sicuri che una udienza preliminare su D'Alema e Fassino, una indagine penale su Mastella, una indagine su Lele Mora sarebbero stati condotti in questo modo da un giudice soggetto soltanto alla legge?
Non lo so.
Ed in questo non saperlo, il sapere che un magistrato non vuol far sapere al ministero della difesa i suoi spostamenti non aiuta.
postato da: ProfStanco alle ore 16:21 | link | commenti (1)
categorie: politica, giudici, processo, procura